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Il Club
Allegato "A" al N. 18781 di Raccolta
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
E' costituita, con sede in Milano (Mi) Via Bernina n. 43,
l'associazione non avente fini di lucro denominata:
"BARBONE CLUB ITALIA - ITALIAN POODLE CLUB"
in sigla "B.C.I.".
(di seguito indicata come "B.C.I.").
L'associazione agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo lo studio, la valorizzazione, l'incremento e
l'impiego delle razza canina barbone, sostenendo tutte le attività che i soci intendono svolgere (esposizioni, stage di toelettatura ecc.) purchè siano effettuate nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza.
L'associazione si impegna a far osservare ai propri soci nelle manifestazioni cinofile norme comportamentali consone alla dignità e al buon nome dell'associazione, pena l'espulsione dall'associazione stessa.
L'associazione ha durata illimitata.
ART. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra il B.C.I.:
a) propaganda la divulgazione della razza canina barbone ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative.
Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini dì lucro -svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sezioni regionali, locali o settoriali con funzioni informative ed organizzative sul territorio.
Le sezioni devono relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività intraprese e i loro rappresentanti restano in carica a tempo indeterminato fino ad una eventuale revoca.
L'associazione potrà richiedere nei modi e nei tempi previsti dalla normativa che regola la materia, il riconoscimento, come società specializzata, da parte dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) del quale osserverà in ogni caso le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati.
SOCI
ART. 3
Possono essere soci del B.C.I. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento della razza canina barbone, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
ART. 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
ART. 5
La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
ART. 6
Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'associazione dai soci.
La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ART. 7
L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ART. 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
ART. 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
ORGANI SOCIALI
ART. 10
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 11
L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
ART. 12
L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei risultati. L'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinari, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
ART. 13
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altri luoghi purchè in Italia da indicarsi nell'avviso di convocazione da inviare a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
Ai soci che ne abbiano fatto richiesta l'avviso potrà essere inviato via e-mail all'indirizzo comunicato dal socio stesso.
Nell'avviso debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
ART. 14
L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all'assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) consiglieri,
eletti dall'assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci; stabilisce la misura delle quote annuali; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Il Consiglio potrà deliberare la nomina di un Comitato Tecnico di esperti della razza e di un Comitato Redazionale i cui membri potranno anche non essere soci.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati anche a mezzo fax od e-mail, dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Sarà in ogni caso regolarmente costituita in caso di presenza di tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano d'età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
ART. 21
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'associazione attraverso idonea delibera dell'assemblea generale dei soci, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del B.C.I. non sono appellabili.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari . Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni e dopo aver sentito il Presidente dell'associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
SCIOGLIMENTO
ART. 24
La stessa assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
VARIE
ART. 25
Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite salvo rimborsi spese che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Vice Presidente.
ART. 26
Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell'associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
ART. 27
Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge.